Nella determinazione del beneficio fiscale introdotto dall’art. 1 co. 91 – 94 e 97 della L. 208/2015 (c.d. super ammortamenti), occorre prestare particolare attenzione nei casi di beni acquistati o ceduti nel corso dell’esercizio, posto che può non esserci coincidenza tra le previsioni dei principi contabili nazionali e le disposizioni di carattere fiscale.
Il documento OIC 16 stabilisce, infatti, che “l’ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso. La regola di utilizzare la metà dell’aliquota normale d’ammortamento per i cespiti acquistati nell’anno è accettabile se la quota d’ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso”.
La circ. Agenzia delle Entrate 26.5.2016 n. 23 ha chiarito che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, che va fruita in base ai coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene, ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa ai sensi dell’art. 102 co. 2 del TUIR.
Per quanto detto, il calcolo dell’agevolazione potrebbe essere complicato laddove la quota di ammortamento imputata in bilancio divergesse rispetto alla quota fiscalmente deducibile.