Lo schema del DLgs correttivo del Jobs Act, per favorire la tracciabilità dei voucher, modifica l’art. 49 co. 3 del DLgs. 81/2015 introducendo la procedura di comunicazione preventiva, resa obbligatoria per quei committenti che si avvalgano di prestazioni di lavoro accessorio.
In particolare, il decreto correttivo prevede che:
-il committente comunichi, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, la durata della medesima;
-l’incompleta comunicazione preventiva sia punita con una sanzione di importo variabile da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore. La totale omissione della comunicazione, invece, dà luogo anche all’applicazione della maxisanzione per lavoro nero, qualora la prestazione presenti i caratteri della subordinazione.