In base all’art. 5 co. 3-bis del DLgs. 175/2014, introdotto dall’art. 1 co. 949 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di controllare, in via preliminare, i modelli 730 che generano un rimborso superiore a 4.000,00 euro o che presentano “elementi di incoerenza” rispetto ai criteri fissati dalla stessa Agenzia (con provvedimento, ad oggi, non ancora emanato). In questo caso, il rimborso non è effettuato in busta paga, ma è versato dall’Agenzia delle Entrate entro sei mesi dal termine per l’invio della dichiarazione.
Tali controlli potrebbero, ad esempio, evidenziare ritenute indicate nel 730 in misura diversa da quelle presenti nelle certificazioni uniche, crediti d’imposta superiori a quelli risultanti dalla dichiarazione dell’anno scorso o acconti maggiori di quelli pagati con F24.
La verifica potrebbe, tuttavia, riguardare anche i 730 con rimborsi di pochi euro (o a debito) che risultino comunque “anomali”; ad esempio, potrebbero risultare “sensibili” le dichiarazioni che per il primo anno danno avvio a detrazioni pluriennali.
L’Agenzia delle Entrate starebbe studiando un sistema di controlli mirati sulle situazioni ritenute più a rischio, quali, ad esempio, quelle di contribuenti che hanno subito in passato recuperi di rimborsi o di soggetti che hanno modificato i dati delle certificazioni uniche in modo anomalo. L’Agenzia delle Entrate può richiedere la documentazione ai contribuenti interessati e, in caso di problemi nella documentazione, bloccare l’erogazione dell’importo.