Accesso alla CIGS per le aziende soggette a procedure concorsuali – Condizioni (circ. Min. Lavoro 26.7.2016 n. 24)

Con la circ. 26.7.2016 n. 24, il Ministero del Lavoro è intervenuto in merito alla fruizione del trattamento di CIGS da parte dei lavoratori alle dipendenze di aziende soggette a procedure concorsuali.
Nello specifico, i tecnici ministeriali confermano la possibilità di fruire del trattamento di CIGS per i lavoratori dipendenti di imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, al fine di mantenere il più possibile integro il complesso aziendale sia in termini dimensionali che di capacità di reddito.
Ancora, si chiarisce altresì che, anche nel caso di concordato con continuità aziendale, è possibile ammettere l’azienda al trattamento di CIGS. A tal fine, il Ministero ricorda che l’impresa deve presentare un programma di crisi aziendale in cui il piano di risanamento è finalizzato alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa con il trasferimento dei lavoratori.
Illustrate queste ipotesi, il Ministero del Lavoro sottolinea che il programma di liquidazione o il piano di concordato articolati in modo da garantire nel periodo di fruizione della CIGS, per 12 mesi, la cessione del complesso aziendale o di una sua parte sono entrambi finalizzati a salvaguardare i livelli occupazionali e a consentire la continuazione in tutto o in parte dell’attività, anche se svolta da un soggetto terzo e diverso rispetto al richiedente il trattamento di integrazione in argomento.

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