In presenza delle condizioni individuate dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, l’acquisto della proprietà (come di altri diritti reali, ad esempio l’usufrutto) dell’abitazione può usufruire di importanti sconti per quanto concerne l’IVA o l’imposta di registro.
Si tratta delle c.d. “agevolazioni prima casa” che competono per gli acquisti di immobili abitativi e relative pertinenze operati da persone fisiche e che consentono:
– l’applicazione dell’IVA al 4%, ove l’atto risulti imponibile ad IVA;
– l’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota del 2% (e la misura minima di 1.000,00 euro), ove l’atto risulti “non soggetto ad IVA” ex art. 40 del DPR 131/86 (in tal caso, inoltre, è possibile richiedere il “prezzo valore” e, così, utilizzare come base imponibile il valore catastale).
L’agevolazione può trovare applicazione a condizione:
– che oggetto del trasferimento sia una “casa di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9″;
– che l’immobile sia ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;
– che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti reali su altra casa di abitazione nel Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
– che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti reali su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”. Questa ultima condizione, a partire dall’1.1.2016, può essere però non soddisfatta, atteso che l’art. 1 co. 55 della L. 28.12.2015 n. 208 consente, oggi, di applicare l’agevolazione anche nel caso in cui l’acquirente, al momento dell’acquisto, non si sia ancora “liberato” della precedente “prima casa”, purché egli la alieni entro 1 anno dal “nuovo” acquisto agevolato.