In sede di predisposizione e completamento delle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2015, si ripropone il problema della corretta imputazione delle quote di detrazione, stratificate nel corso degli anni, per le spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli immobili in caso di trasferimento dei fabbricati sia per atto tra vivi che mortis causa.
Per i trasferimenti tra vivi posti in essere dall’1.1.2012 si applica la nuova disciplina prevista a regime dall’art. 16-bis co. 8 del TUIR secondo cui il diritto alla detrazione non utilizzata in tutto o in parte si trasferisce automaticamente, per le rate residue, in capo all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti.
In caso di decesso del contribuente, invece, la detrazione si trasmette per l’intero importo residuo esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.