CIGO – Chiarimenti ufficiali (circ. INPS 1.8.2016 n. 139)

L’INPS, con la circ. 1.8.2016 n. 139, fornisce alcune precisazioni in materia di accesso all’integrazione salariale ordinaria.
In particolare, l’Istituto precisa che:
– con riguardo alla durata della cassa integrazione ordinaria, i periodi legati a eventi oggettivamente non evitabili restano esclusi solamente dal calcolo delle 52 settimane richiedibili nel biennio mobile;
– con riferimento al cumulo tra i trattamenti di cassa (Cigo e Cigs e tra Cigo e contratti di solidarietà), viene evidenziato che il contratto di solidarietà e la Cigo possono coesistere nel medesimo periodo, solamente laddove riguardino lavoratori diversi e individuati tramite specifici elenchi nominativi;
– in merito agli aspetti connessi alla fruizione delle ferie in caso di domanda di Cigo, nelle ipotesi di sospensione totale dell’attività lavorativa, vale a dire nei casi di richiesta di cassa a zero ore, il datore di lavoro può accedere immediatamente alla Cigo, posticipando le ferie dei lavoratori (di contro, nei casi di richiesta di Cigo parziale, il differimento non è ammesso);
– in riferimento ai contratti di appalto, se verrà individuata una clausola che consente al committente di interrompere i lavori programmati per sopravvenute necessità o per eventi imprevisti (escludendo compensi o indennizzi a favore dell’appaltatrice), si considererà non concedibile la Cigo in quanto la sospensione rientra nel rischio di impresa.
L’INPS si sofferma, inoltre, sulla procedura di consultazione sindacale che si accompagna alla richiesta di Cigo.

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