L’art. 3 del DLgs. 8/2016 ha modificato l’art. 2 del DL 463/1983 prevedendo la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per un importo superiore a 10.000 euro annui. Se il mancato versamento non supera questa soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.La circolare INPS n. 121/2016 ha chiarito che, ai fini della determinazione dell’importo omesso non si considera – come avviene invece per le ritenute fiscali – il periodo di imposta, bensì si tiene conto dei versamenti effettuati dal 16 gennaio (relativi al mese di dicembre dell’anno precedente) sino al 16 dicembre (relativi al mese di novembre dell’anno di riferimento). Peraltro, il datore di lavoro non è punibile, né è assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Relativamente alla sanzione amministrativa, peraltro, si ricorda che l’autore dell’illecito che non provveda al pagamento nel termine dei tre mesi assegnati, potrà versare, entro il termine dei successivi 60 giorni, l’importo della sanzione amministrativa quantificata nella misura ridotta in base all’art. 16 della L. 689/1981.