Con riferimento alla possibilità di effettuare il ravvedimento operoso in relazione agli omessi o insufficienti versamenti relativi a UNICO 2016, laddove il contribuente non abbia versato alcun importo né entro la scadenza iniziale né entro il cosiddetto termine lungo, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso è la data di naturale scadenza, per cui occorre riferirsi al 16.6.2016 o, in caso di applicazione della proroga prevista dal DPCM 15.6.2016, al 7.7.2016 (cfr. circ. 27/2013). Pertanto, in relazione alle scadenze ordinarie o in proroga dei versamenti delle imposte che scaturiscono da UNICO 2016, si è già esaurita la possibilità di ricorrere al ravvedimento c.d. “sprint” ed è dal 16.6.2016 o dal 7.7.2016 che vanno computati i 90 giorni al fine di poter fruire della riduzione della sanzione base della metà (dal 30% al 15%). Ne dovrebbe conseguire, che, in caso di versamento effettuato entro il 22.8.2016 in misura insufficiente, per ravvedere la parte carente è da tale giorno che devono essere computati i termini per ricorrere al ravvedimento operoso (sprint o breve).