L’art. 3 co. 9 della L. 335/95 stabilisce che i contributi previdenziali si prescrivono in cinque anni, e, ai sensi dell’art. 2935 c.c., la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere.Tale momento coincide con il giorno successivo a quello di scadenza del pagamento dei contributi.
Per i contributi che si dichiarano sul quadro RR della dichiarazione dei redditi, quindi:
– se si tratta di contributi eccedenti il minimale, la prescrizione comincia a decorrere dallo spirare del termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi, ex art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97 (circ. INPS 25.5.2005 n. 69);
– se si tratta di contributi fissi, la prescrizione decorre dal giorno 17 del secondo mese successivo al trimestre (artt. 17 co. 1 e 18 co. 1 del DLgs. 241/97).
Rilevano eventuali differimenti per termini scadenti di sabato, in giorno festivo, nel periodo feriale o per effetto di proroga.