Il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno spetta, ai sensi dell’art. 1 co. 98 della L. 208/2015, per gli investimenti effettuati a decorrere dall’1.1.2016 al 31.12.2019. L’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione avviene, secondo quanto chiarito dalla circ. 34/2016, in base alle regole generali della competenza previste dall’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR. In particolare:- per l’acquisto di beni mobili, occorre fare riferimento alla data di consegna o spedizione dei beni ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
– per le prestazioni di servizi connesse all’investimento e non comprese nel costo d’acquisto, le spese si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate;
– per gli investimenti mediante appalto, rileva la data di ultimazione della prestazione oppure la data di accettazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) da parte del committente;
– per gli investimenti realizzati in economia, i costi sono determinati con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta di applicazione dell’agevolazione, avendo riguardo ai criteri di competenza di cui all’art. 109 del TUIR.