Con la sentenza 30.8.2016 n. 17429, la Suprema Corte, richiamando la sentenza a Sezioni Unite 9451/2016, ha affermato che, in capo alle imprese familiari, il presupposto impositivo IRAP deve essere accertato verificando la natura dell’attività svolta dai collaboratori.Pertanto, ove il partecipante all’impresa familiare sia unico ed espleti “mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o (…) generico”, l’impresa stessa non è soggetta IRAP, se difettano ulteriori indici di autonoma organizzazione. Nell’ordinanza in commento viene altresì confermato che il principio afferente all’impiego di personale, enunciato dalle Sezioni Unite con specifico riferimento ai lavoratori autonomi, è applicabile anche ai “piccoli” imprenditori.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, affinché decida la controversia alla luce del citato assunto.