Con il DM 6.7.2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, ha definito i requisiti affinché i c.d. “marina resort” possano essere equiparati alle “strutture ricettive all’aria aperta”, per le cui prestazioni si applica l’aliquota IVA del 10% ai sensi dell’art. 32 co. 1 del DL 133/2014 e del n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.
Sono, così, superate le incertezze sulla corretta aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese nei c.d. “marina resort” nei confronti dei diportisti ivi alloggiati, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 21/2016 che aveva dichiarato l’illegittimità del citato art. 32 co. 1 del DL 133/2014, non essendo stati adeguatamente definiti i requisiti dei “marina resort” in intesa con la Conferenza Stato-Regioni.