La Cassazione, con la sentenza 21.9.2016 n. 18447, ha ribadito l’illegittimità dell’accertamento basato sugli studi di settore nei confronti di un artigiano che svolgeva l’attività in via del tutto marginale rispetto all’impiego come lavoratore dipendente a tempo pieno. Nel caso specifico, pur non avendo fornito la prova scritta circa la tipologia contrattuale, era verosimile ritenere, sulla base dell’ammontare di reddito percepito, che il lavoro subordinato fosse a tempo pieno. Conseguentemente, l’attività autonoma poteva essere svolta soltanto marginalmente, con redditi prodotti esigui.
Tale ricostruzione non è incisa dalla nomina del responsabile tecnico per la certificazione degli impianti da parte dell’artigiano (elettricista) posto che tale circostanza non è significativa di un’attività svolta secondo i parametri di normalità degli studi di settore, rappresentando piuttosto l’adempimento di un obbligo di legge.