Con la circ. 9.9.2016 n. 176, l’INPS è intervenuto con riferimento al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) regolato dal DM 94343/2016 su indirizzo dell’art. 29 del DLgs. 148/2015. Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha fornito un quadro normativo completo del nuovo ammortizzatore, nonché definito le modalità operative per effettuare i relativi versamenti, compresi gli arretrati decorrenti dall’1.1.2016. Tra le indicazioni di maggior interesse, si segnala l’individuazione dell’esatto novero dei datori di lavoro destinatari del Fondo, che risulta fortemente ampliato non solo perché comprende le aziende con più di 5 dipendenti (nella disciplina previgente erano 15), ma anche perché il FIS si applica ai datori di lavoro non imprenditori esclusi dal campo di azione della CIG e privi di un fondo di solidarietà settoriale o alternativo.
Di conseguenza, dall’1.10.2016 (ma con effetto retroattivo dall’1.1.2016) il contributo di finanziamento del Fondo in argomento si applicherà ex novo, oltre ai datori di lavoro con fascia dimensionale da oltre 5 e fino a 15 dipendenti, anche a quelli non imprenditori in precedenza esclusi, a prescindere dal requisito dimensionale.
Questi ultimi ricadranno, a seconda del numero dei dipendenti, in una delle due fasce previste con il conseguente diverso impatto dell’onere contributivo. In pratica, per i datori di lavoro con oltre 5 e fino a 15 dipendenti, l’aliquota contributiva sarà dello 0,45%, mentre oltre i 15 dipendenti l’importo sarà dello 0,65%.