Il Comitato regionale notarile della Campania, nella massima n. 21, ha chiarito le modalità di conferimento nelle srl a capitale minimo e nelle srl semplificate.Si ricorda che ai sensi degli artt. 2463 co. 4 e 2463-bis co. 2 n. 3 c.c., in tali società il capitale sociale deve essere formato con conferimenti in danaro, integralmente versati al momento della sottoscrizione.
Secondo l’orientamento notarile campano, il divieto di eseguire conferimenti diversi dal danaro (oltre all’obbligo di versamento integrale dei conferimenti in danaro) trova applicazione sia nella fase costitutiva della società sia durante l’esistenza della stessa fino a quando il capitale sociale non superi la soglia del valore di 10.000 euro, quindi, entro tali limiti, anche in sede di aumento oneroso del capitale.
Solo oltre questa soglia è consentito effettuare anche conferimenti aventi ad oggetto beni diversi dal danaro.