Nella circ. Agenzia delle Entrate 3.10.2016 n. 41 si è specificato che, ai fini della riammissione alla dilazione da adesione e acquiescenza, solo se l’istituto si è perfezionato dopo il 22.10.2015, operano le novità del DLgs. 24.9.2015 n. 159, quindi il contribuente, per le somme superiori a 50.000,00 euro, può fruire di un numero massimo di 16 rate trimestrali, e non più di 12.
Un altro problema riguarda i lievi inadempimenti, ovvero la disciplina dell’art. 15-ter del DPR 602/73, anch’essa legata alla decorrenza di cui sopra, quindi non applicabile per gli istituti perfezionati dopo il 22.10.2015 (solo per le rateazioni oggetto di questi ultimi istituti, ad esempio, è tollerato il tardivo versamento della prima rata entro i 7 giorni).