Con la sentenza 5.10.2016 n. 19922, la Corte di Cassazione ha ribadito l’illegittimità dei controlli a distanza (art. 4 della L. 300/70) svolti dal datore di lavoro anche a scopi difensivi, qualora siano diretti a provare l’inadempimento contrattuale del lavoratore, nonchè l’inutilizzabilità delle risultanze degli stessi ai fini del licenziamento.Nel caso di specie, la Corte ha giudicato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato ad un lavoratore, cui veniva contestato di aver registrato come eseguite ispezioni in realtà mai svolte, in quanto, dai controlli effettuati con il GPS dell’autovettura aziendale, il veicolo, nell’orario indicato, risultava altrove.
Secondo i giudici di legittimità, le risultanze dei controlli a distanza effettuati sui lavoratori mediante sistema satellitare GPS non potevano provare l’inadempimento, in quanto:
– il sistema GPS consentiva un controllo generalizzato predisposto ex ante dall’azienda, indipendentemente di sospetti sull’attività del dipendente, nonostante fosse stato installato a tutela dell’incolumità dei lavoratori nello svolgimento della prestazione lavorativa;
– l’effettività del divieto di controllo a distanza richiede che anche per i c.d. controlli difensivi trovino applicazione le stesse garanzie previste dall’art. 4 co.2 della L. 300/70;
– il GPS consentiva un controllo a distanza e, pertanto, non poteva essere considerato come finalizzato alla tutela del patrimonio e dell’immagine aziendale. Diversamente, si estenderebbe senza limite la nozione di “controlli difensivi”, posto che qualsiasi inadempimento contrattuale da parte del lavoratore provoca danni al patrimonio e all’immagine sociale;
– l’accordo sindacale che ne aveva consentito l’installazione prevedeva espressamente la non utilizzabilità del sistema per un controllo a distanza dei lavoratori.