La C.T. Reg. Firenze, nella sentenza 7.7.2016 n. 1252/13/2016, ha affermato, facendo applicazione dell’art. 20 del DPR 131/86, che l’atto con il quale viene ceduto ad un terzo il 100% delle quote di partecipazione ad una società può essere riqualificato in atto di cessione di azienda. Pertanto, tale atto non dovrebbe scontare l’imposta di registro fissa previsa per la cessione di quote, ma dovrebbe pagare l’imposta proporzionale prevista per la cessione di azienda. Secondo la Commissione, infatti, il “risultato pratico” dei due atti sarebbe il medesimo.