Il Fondo di integrazione salariale (FIS), di cui all’art. 29 del DLgs. 148/2015 e al DM 94343/2016 (di recente illustrati dalla circ. INPS 176/2016):
– ha proseguito la gestione del Fondo di solidarietà residuale istituito dalla L. 92/2012;
– ricomprendere nel proprio ambito di applicazione i datori di lavoro che occupino mediamente più di 5 dipendenti, esclusi dai trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIGO e CIGS) e appartenenti a comparti nei quali non siano stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterale;
– eroga due tipi di prestazioni, ossia l’assegno di solidarietà (quale sostegno al reddito garantito a lavoratori di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo o per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulino accordi collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell’orario) e l’assegno ordinario (quale ulteriore prestazione a favore dei lavoratori di datori di lavoro aventi in media più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario, attivabile laddove sussistano, alternativamente, le condizioni individuate dalla legge per la richiesta di CIGO o CIGS).
Avendo l’obbligo di mantenere il bilancio in pareggio, il FIS non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità: i suddetti interventi (nella durata e misura prescritte) vengono, dunque, concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziare ed entro i limiti delle risorse acquisite.