Dichiarazioni infedeli sanate nei 90 giorni – Modalità per il ravvedimento operoso (circ. Agenzia Entrate 12.10.2016 n. 42)

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. 12.10.2016 n. 42, ribadisce che la dichiarazione infedele sanata entro 90 giorni dal termine di presentazione è equiparata ad una dichiarazione inesatta.
Pertanto, sulla base del combinato disposto degli artt. 13 co. 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97 e 8 del DLgs. 471/97, occorre:
– ripresentare la dichiarazione correttamente;
– versare 27,78 euro per la violazione dichiarativa (250/9);
– versare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni da tardivo versamento delle imposte e degli acconti ridotte.
Rimangono però ferme le altre sanzioni da dichiarazione “inesatta”, che non danno luogo ad infedeltà. Si pensi alla mancata indicazione separata delle plusvalenze e dei dividendi ex art. 8 co. 3-bis del DLgs. 471/97, fattispecie che necessita di un autonomo ravvedimento, avente come base di computo il minimo di 1.000,00 euro (o il 10% del valore a seconda dei casi) e non 250,00 euro.

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