Alcune delle novità più interessanti introdotte dal DLgs. 185/2016 (c.d. correttivo del Jobs act) riguardano la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ex DLgs. 148/2015.
Tra le varie, si segnala un ampliamento del termine di presentazione delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili, fissato per la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento, anziché 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, come stabilito in generale dall’art. 15 del DLgs. 148/2015.
Ancora, si interviene in materia di CIGS stabilendo che l’inizio della sospensione o riduzione di lavoro ex art. 25 del DLgs. 148/2015 può decorrere prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di CIGS e non dopo, come da disposizione previgente.
Un’ulteriore novità riguarda la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà da “difensivi” in “espansivi”. La misura riguarda i contratti di solidarietà ex art. 21 del DLgs. 148/2015, in corso da almeno 12 mesi nonché quelli stipulati prima dell’1.1.2016, i quali possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata.