La nuova procedura di comunicazione preventiva, introdotta dal DLgs. 185/2016 in materia di lavoro accessorio, è stata puntualizzata con la circ. 17.10.2016 n. 1 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’Ente, che ha fornito una lettura rigida della norma, ha precisato che i committenti sono tenuti a dare doppia comunicazione circa l’utilizzo di prestazioni di lavoro accessorio:
– denunciando all’INPS l’inizio dell’attività;
– comunicando preventivamente l’inizio di quest’ultima alle sedi territorialmente competenti dell’INL.
L’impianto sanzionatorio, precisa la circ. 1/2016, non trova applicazione per le eventuali omissioni circa gli obblighi descritti, commesse tra l’8.10.2016 e il 17.10.2016, a causa della mancanza di indicazioni operative.