Con la circ. 17.10.2016 n. 1, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcune indicazioni operative circa le modalità di comunicazione di inizio della prestazione di lavoro accessorio (artt. 48 e ss. del DLgs. 81/2015).
In particolare, il DLgs. 185/2016 ha introdotto, a partire dall’8.10.2016, una maggiore tracciabilità dei voucher e una specifica disciplina sanzionatoria. Sul punto, in assenza di un apposito decreto del Min. Lavoro che ne individui in via definitiva le modalità applicative, l’INL:
– ha confermato l’obbligo del committente di dichiarare all’INPS l’inizio dell’attività;
– ha stabilito che la comunicazione di inizio della prestazione accessoria debba essere inviata tramite email alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente e indicati in allegato alla circolare;
– con riferimento al nuovo impianto sanzionatorio introdotto dal DLgs. 185/2016, ha ribadito che in caso di violazione circa gli obblighi di comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di ricorrere alla procedura di diffida (art. 13 del DLgs. 124/2004). Inoltre, qualora, oltre alla comunicazione, manchi anche la dichiarazione di inizio attività all’INPS, troverà applicazione la maxisanzione per il lavoro nero (art. 4 della L. 183/2010).