Lavoro accessorio – Obbligo di comunicazione ai fini della tracciabilità – Istruzioni operative (circ. INL 17.10.2016 n. 1)

Con la circ. 17.10.2016 n. 1, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito alcune indicazioni operative circa le modalità di comunicazione di inizio della prestazione di lavoro accessorio (artt. 48 e ss. del DLgs. 81/2015).
In particolare, il DLgs. 185/2016 ha introdotto, a partire dall’8.10.2016, una maggiore tracciabilità dei voucher e una specifica disciplina sanzionatoria. Sul punto, in assenza di un apposito decreto del Min. Lavoro che ne individui in via definitiva le modalità applicative, l’INL:
– ha confermato l’obbligo del committente di dichiarare all’INPS l’inizio dell’attività;
– ha stabilito che la comunicazione di inizio della prestazione accessoria debba essere inviata tramite email alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente e indicati in allegato alla circolare;
– con riferimento al nuovo impianto sanzionatorio introdotto dal DLgs. 185/2016, ha ribadito che in caso di violazione circa gli obblighi di comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di ricorrere alla procedura di diffida (art. 13 del DLgs. 124/2004). Inoltre, qualora, oltre alla comunicazione, manchi anche la dichiarazione di inizio attività all’INPS, troverà applicazione la maxisanzione per il lavoro nero (art. 4 della L. 183/2010).

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