Il dlgs approvato dal Consiglio dei Ministri, di attuazione della legge delega del Jobs Act, riscrive le regole sui controlli a distanza dei lavoratori. In particolare è vietato l’uso di impianti audiovisivi e altri strumenti che hanno come unica finalità quella di controllare a distanza l’attività dei lavoratori. L’impiego di tali impianti è possibile solo nei seguenti casi: per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tute del patrimonio aziendale. L’installazione può avvenire previo accordo stipulato con la Rsu o le Rsa oppure, in mancanza di accordo sindacale, previa autorizzazione della direzione territoriale del lavoro. Tuttavia valgono due eccezioni, infatti sia l’accordo sindacale che l’autorizzazione non sono richiesti per gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione la prestazione lavorativa (ad esempio il pc) e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle uscite. Infine la riforma introduce una specifica sanzione per i casi d’inosservanza di questa disciplina sugli impianti audiovisivi, ossia un’ammenda da 154 a 1.549 euro o arresto da 15 giorni a un anno con applicazione di entrambe le pene nei casi più gravi.