In base all’art. 1 del DL 22.10.2016 n. 193, dall’1.7.2017 è disposta la soppressione di Equitalia, e, di fatto, la sua sostituzione con un diverso ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle Entrate-riscossione”.
Sul versante della riscossione e del contenzioso, a parte il mutamento indicato, non dovrebbero esserci effetti per i contribuenti, in quanto:
– il nuovo ente pubblico economico subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo a Equitalia, compresi quelli di natura processuale;
– la funzione di Agente della riscossione è svolta dall’ente “Agenzia delle Entrate-riscossione”;
– rimangono fermi tutti e poteri e le attribuzioni del DPR 602/73.
Si evidenzia che, per espressa disposizione normativa, rimane ferma la debenza del compenso di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99.