Nel caso in cui i chiamati non abbiano accettato l’eredità e non siano nel possesso dei beni ereditari, se viene nominato un curatore a norma dell’art. 528 c.c., si configura la c.d. “eredità giacente” che viene meno nel momento in cui uno dei chiamati accetti, anche tacitamente, l’eredità (art. 532 c.c.).
Per questo è importante comprendere quali comportamenti possano configurare accettazione tacita dell’eredità. Limitandosi ad esaminare alcuni adempimenti fiscali, si può notare come la giurisprudenza abbia:
– escluso che la presentazione della dichiarazione di successione (cui è tenuto, peraltro, anche il curatore ex art. 28 del DLgs. 346/90), possa integrare atto di accettazione tacita dell’eredità, avendo meri effetti fiscali;
– affermato che, invece, la voltura catastale, avendo anche effetti civilistici, possa configurare accettazione tacita.
Secondo la dottrina tuttavia, in caso di eredità giacente, l’obbligo di voltura sorge entro 30 giorni dall’accettazione dell’eredità e non dalla presentazione della dichiarazione di successione (secondo le regole ordinarie), atteso che il termine di 30 giorni ha come dies a quo quello in cui la “mutazione” si è verificata.