Ai sensi dell’art. 2262 c.c. – dettato in tema di società semplice ed applicabile alle altre società di persone nei limiti di compatibilità – il socio ha diritto a percepire la propria quota di utili dopo l’approvazione del rendiconto, tranne che nello statuto sociale sia stabilito un patto contrario.
In tema di snc e di sas, peraltro, l’art. 2303 co. 1 c.c. afferma che non può farsi luogo a ripartizione di somme se non per utili realmente conseguiti; e non pare possa ritenersi conseguito un utile che non derivi da un rendiconto approvato. Occorre anche considerare che l’art. 2303 c.c., a differenza dell’art. 2262 c.c., non prevede il possibile patto contrario. Da tale ricostruzione emerge che l’erogazione di un acconto sull’utile costituisce una operazione sempre vietata per snc e sas.
Ciononostante Cass. 10786/2003 ha ritenuto che anche nelle snc e nelle sas è applicabile la previsione di cui all’art. 2262 c.c., cioè è possibile erogare acconti sugli utili previo inserimento di una specifica clausola nello statuto sociale.
A fronte di ciò, occorre valutare l’inserimento negli statuti di tutte le società personali della clausola che permette l’erogazione degli acconti sugli utili. Ferma restando la necessità che le somme erogate in acconto trovino copertura nell’utile effettivamente prodotto a fine esercizio.