Procedura di mobilità – Criteri di scelta dei lavoratori in eccedenza – Legittimità (Cass. 7.11.2016 n. 22543)

Con la sentenza 7.11.2016 n. 22543, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di collocamento in mobilità e licenziamento collettivo, ribadendo che, se il criterio di scelta dei lavoratori in eccedenza adottato nell’accordo tra datore di lavoro e sindacati è unico e riguarda, come nel caso in esame, la possibilità di accedere al prepensionamento, lo stesso è applicabile a tutti i dipendenti dell’impresa a prescindere dal settore aziendale di appartenenza. Risultano in tal senso irrilevanti i settori aziendali di manifestazione della crisi cui il datore di lavoro ha fatto riferimento nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità disciplinata dalla L. 223/91.

Va quindi cassata la sentenza d’appello che aveva ritenuto illegittimo un licenziamento giudicando erronea la tesi datoriale secondo cui, una volta concordati i criteri di scelta, questi sarebbero applicabili a prescindere da ogni rapporto di causalità del singolo licenziamento rispetto all’eccedenza, con la conseguenza che i licenziamenti potrebbero riguardare anche settori non direttamente interessati dalla eccedenza in questione. Per la Corte d’Appello era invece necessario il nesso tra le ragioni aziendali, le esigenze tecnico produttive ed organizzative ex art. 5 della L. 223/91 e la scelta dei lavoratori da licenziare.

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