In base all’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, il contribuente, entro il 23.1.2017, deve presentare istanza di definizione all’Agente della riscossione, e questi, entro il 24.4.2017, comunica sia l’entità delle somme da versare sia la relativa scadenza, o quella delle singole rate.
La legge si limita ad affermare che la dilazione, al massimo, può essere in quattro rate, e che la terza non può avere scadenza posteriore al 15.12.2017 mentre la quarta al 15.3.2018.
Fermo restando il termine ultimo delle due scadenze indicate, è opportuno un atteggiamento di leale collaborazione tra contribuente e Agente della riscossione. Quest’ultimo deve sì individuare le scadenze, ma se, ad esempio, il contribuente necessita di tempo per ottenere i fondi dall’istituto di credito, di ciò bisogna tenerne conto.
Nella domanda di definizione ben può essere allegata una memoria con cui si fanno presente eventuali necessità connesse ai tempi dell’erogazione del denaro ad opera delle banche.