Secondo quanto affermato con sentenza C.T. Reg. Firenze 20.9.2016 n. 1577/5/16, non è legittimo il regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni intracomunitarie nel caso in cui il cedente abbia riportato in fattura il numero identificativo VIES di un cessionario la cui attività è cessata, laddove non sia fornita prova del trasferimento intracomunitario dei beni.
Per quanto attiene all’obbligo di indicare in fattura il codice identificativo del cessionario, la Corte di Giustizia Ue, in più occasioni, ha evidenziato come si tratti di un requisito formale che non può giustificare il venir meno del diritto alla detassazione IVA dell’operazione (cfr. cause C-273/11 e C-587/10).
Secondo la sentenza della C.T. Reg. Firenze, invece, era onere del cedente fornire indicazioni in merito allo status di soggetto passivo del cessionario, avendo riportato in fattura il codice identificativo IVA appartenente a un soggetto cessato.
Non poteva essere riconosciuto il regime di non imponibilità IVA giacché, nella fattispecie, il cedente nemmeno aveva fornito la prova del trasferimento dei beni dall’Italia nello Stato Ue di destinazione (condizione, quest’ultima, riconosciuta come sostanziale anche dalla giurisprudenza comunitaria).