Controllo a distanza dei dipendenti – Condizioni e limiti (Cass. 8.11.2016 n. 22662)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 8.11.2016 n. 22662, ha affrontato il tema dei limiti di legittimità dei c.d. controlli difensivi (art. 4 della L. 300/70 precedente le modifiche), finalizzati non a verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare il patrimonio aziendale e/o ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti.
I giudici di legittimità hanno affermato che i controlli difensivi, nel testo vigente all’epoca dei fatti, richiedono certamente il previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, ma solo nel caso in cui da essi derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
In tal modo, si escludono dall’applicazione dell’art. 4 della L. 300/70 i controlli diretti ad appurare comportamenti estranei all’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro ovvero alla tutela di beni esterni al rapporto stesso.
Alla luce di tali principi, la Suprema Corte ha quindi dichiarato legittimo il licenziamento operato nei confronti di una dipendente che aveva sottratto una busta contenente denaro dalla cassaforte aziendale, sfilandola dalla fessura con un tagliacarte. La condotta era stata registrata in un filmato impresso da una telecamera preposta al controllo della predetta cassaforte e utilizzato a fini disciplinari.

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