La Corte di Cassazione, con la sentenza 10.11.2016 n. 22936, ha deciso il caso di un lavoratore assunto con un part – time verticale, a cui l’INPS aveva riconosciuto l’annualità contributiva solo per i periodi lavorati.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, ha disposto il pieno accredito della contribuzione al ricorrente per gli anni di part-time verticale, in virtù del principio di non discriminazione garantito a tutti i lavoratori “atipici”, secondo cui il dipendente part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a quello dei colleghi a tempo pieno.
Al riguardo, anche la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 10.6.2010, ha sancito che l’anzianità contributiva dei part-time, ai fini del diritto a pensione, deve essere calcolata come se il dipendente avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo in considerazione anche i periodi non lavorati.