Con l’introduzione del DLgs. 158/2015, in vigore dall’1.1.2016, sono state elevate le sanzioni applicabili in caso di omessa o parziale dichiarazione di canoni di locazione per i quali si sia optato per la cedolare secca.
In particolare, le citate norme hanno disposto l’applicazione di una sanzione:
– dal 240% al 480% dell’imposta in caso di omessa dichiarazione del canone di locazione con cedolare secca, con un minimo di 500,00 euro;
– dal 180% al 360% in caso di infedele dichiarazione del canone di locazione con cedolare secca.
Il raddoppio delle sanzioni trova applicazione alle sole locazioni che applichino la cedolare secca.
Le sanzioni sono diminuibili accedendo all’istituto del ravvedimento operoso.
In caso di disconoscimento della cedolare secca, si ritiene applicabile la sanzione ordinaria, senza il raddoppio della cedolare secca.
Si ricorda, poi, che l’ultimo emendamento al DL 193/2016 ha disposto che non perde il regime sostitutivo il contribuente che, pur non avendo presentato il modello RLI alla proroga del contratto, abbia tenuto un comportamento coerente con la volontà di applicare l’imposta sostitutiva, pagando alle scadenze e dichiarando i redditi. In tal caso, però, troveranno applicazione le sanzioni da 100,00 euro o 50,00 euro (in caso di ritardo inferiore a 30 giorni).
Al di fuori di tali ipotesi, l’assenza di opzione per la cedolare può essere regolarizzata con la remissione in bonis di cui all’art. 2 del DL 16/2012.