L’art. 4 co. 7 del DL 193/2016 prevede che, a decorrere dall’1.4.2017, l’utilizzo dell’istituto del deposito IVA possa avvenire senza limitazioni di tipo oggettivo (in relazione alle tipologie di beni introdotti in deposito) o di tipo soggettivo (in relazione ai soggetti destinatari dei beni estratti dal deposito).
In particolare, viene eliminata la restrizione all’utilizzo del deposito, prevista dall’attuale art. 50-bis co. 4 lett. c) del DL 331/93, per i soli beni destinati a soggetti identificati in un altro Stato della Ue, fatta esclusione per i beni di cui alla Tabella A-bis allegata allo stesso DL 331/93 (es. metalli, cereali).
In conseguenza delle ampliate condizioni di utilizzo del deposito, l’art. 4 co. 7 del DL 331/93 prevede delle limitazioni per l’estrazione dei beni che non siano di provenienza intra Ue:
– per i beni di provenienza nazionale, l’estrazione avviene con assolvimento dell’IVA da parte del gestore del deposito per conto del soggetto che estrae i beni, non applicandosi il reverse charge;
– per i beni di provenienza extra Ue, immessi in libera pratica nel territorio comunitario e quindi introdotti in deposito, l’estrazione, con il meccanismo del reverse charge, dev’essere effettuata mediante prestazione di idonea garanzia in favore dell’Amministrazione finanziaria (fino alla pubblicazione di uno specifico decreto attuativo, però, l’imposta sarà dovuta dal gestore del deposito, analogamente a quanto previsto per l’estrazione di beni di provenienza nazionale).