Secondo quanto affermato con la ris. Agenzia delle Entrate 17.11.2016 n. 103, l’aliquota IVA del 10% prevista per la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici (n. 121 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72) si rende applicabile anche alla fornitura di capsule o cialde laddove l’acquirente di tali prodotti sia l’effettivo utilizzatore degli stessi, qualificandosi come “consumatore finale”.
Di conseguenza, dev’essere riconosciuta l’aliquota del 10% anche per le forniture nei confronti del datore di lavoro che acquista la partita di capsule o cialde per il consumo proprio e dei propri collaboratori, ferma restando l’indetraibilità dell’imposta per l’acquisto di detti prodotti.
L’aliquota ridotta è applicabile anche per le cessioni di capsule o cialde a clienti “privati” che utilizzano distributori concessi a noleggio o in comodato dalla stessa società fornitrice, a condizione che i contratti e le fatture relativi alla fornitura siano intestati alla stessa persona.