In sede di conversione in legge del DL 193/2016 si propone di introdurre una norma che prevede espressamente l’applicabilità della remissione in bonis (art. 2 co. 1 del DL 16/2012) per le opzioni, come il consolidato fiscale, da esercitare in dichiarazione.
Ciò, tuttavia, decorre dal 2017, quindi se per il triennio 2017-2019 si intende fruire del regime per il consolidato fiscale ex art. 117 e ss. del TUIR, e l’opzione non viene esercitata nel modello UNICO 2017, è possibile sanare la situazione sino al termine per l’invio del modello UNICO 2018 presentando un modello UNICO 2017 integrativo con opzione e pagando 250,00 euro.
Per il pregresso, nonostante, a questo punto, sia sostenibile la tesi che ritiene operante la disciplina delle dichiarazioni integrative (art. 2 co. 8 e 8-bis del DPR 322/98), si consiglia, ove possibile, di optare per la remissione in bonis, per esigenze di cautela.