La C.T. Reg. Cagliari 24.5.2016 n. 190/08/2016 ha affermato che, ai fini della rivalutazione ex art. 7 della L. 28.12.2001 n. 448, la perizia di rivalutazione del valore del terreno può essere asseverata in data successiva all’atto di vendita.
A tal proposito, i giudici di secondo grado – richiamando la Cass. 28.11.2013 n. 26714 – hanno osservato che il citato art. 7 consente di assumere come valore iniziale quello determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in una data successiva all’atto di vendita. Non esistono, infatti, preclusioni di legge e risultano irrilevanti le diverse previsioni derivanti da atti non normativi, come le circolari amministrative.
Tale pronuncia è allineata al consolidato orientamento della Cassazione (cfr. Cass. 14.5.2014 n. 10561, Cass. 28.11.2013 n. 26714 e Cass. 30.12.2011 n. 30729), nonché a quello espresso nella ris. Agenzia delle Entrate 27.5.2015 n. 53.