Con la pubblicazione di nuove Faq, il Ministero del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle comunicazioni preventive che i committenti imprenditori agricoli devono effettuare all’Ispettorato nazionale del lavoro quando ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio (voucher) ex art. 49 del DLgs. 81/2015. Sul punto, si ricorda che tali soggetti sono tenuti a comunicare il codice fiscale del lavoratore, il luogo di lavoro, nonché la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni, mentre risultano esentati dal comunicare l’ora di inizio e fine della prestazione.
Al riguardo, si precisa che, laddove la prestazione ecceda i 3 giorni, e duri ad esempio una settimana, è possibile effettuare una sola comunicazione con l’indicazione dei vari periodi, ciascuno di 3 giorni al massimo. Per ogni periodo andrà indicata la durata della prestazione, ossia il numero di ore per le quali il committente prevede di impiegare il lavoratore.
Tale precisazione se da un lato semplifica gli adempimenti, in quanto con un’unica comunicazione si denunciano più periodi, dall’altro sembra richiedere un elemento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla legge, e cioè la durata della prestazione espressa in ore per ciascun periodo, anziché la sola durata complessiva dei 3 giorni.