Comunicazione trimestrale dei dati IVA

Con l’approvazione definitiva del DL 193/2016, da parte del Senato, sono introdotte:
– la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, ai sensi del novellato art. 21 del DL 78/2010;
– la comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche, ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010.
Per il primo anno, la comunicazione relativa ai dati delle fatture dovrà essere effettuata entro: il 25.7.2017 (per i dati relativi ai primi due trimestri); il 30.11.2017 (per il terzo trimestre); il 28.2.2018 (per il quarto trimestre).
La comunicazione relativa ai dati delle liquidazioni dovrà essere effettuata entro: il 31.5.2017 (per il primo trimestre); il 18.9.2017 (per il secondo trimestre); il 30.11.2017 (per il terzo trimestre); il 28.2.2018 (per il quarto trimestre).
L’introduzione dei nuovi adempimenti determina l’abolizione:
– dello “spesometro” annuale (si intende dovuto, però, quello relativo al 2016, da effettuarsi entro il 10.4.2017 o 20.4.2017);
– della comunicazione “black list” (già a decorrere dalla comunicazione relativa al 2016);
– della presentazione dei modelli INTRA per gli acquisti di beni e servizi, a decorrere dall’1.1.2017;
– della comunicazione dei contratti stipulati dalle società di leasing e noleggio ex art. 7 co. 12 del DPR 605/73, a decorrere dall’1.1.2017.
– della comunicazione delle autofatture ricevute da operatori economici di San Marino (adempimento su base mensile, abolito per le annotazioni effettuate dall’1.1.2017).
Inoltre, il periodo per la presentazione della dichiarazione IVA è fissato:
– nel mese di febbraio, per la dichiarazione relativa al 2016 (da presentarsi, quindi, entro il 28.2.2017);
– tra il 1° febbraio e il 30 aprile, per le dichiarazioni relative agli anni d’imposta a decorrere dal 2017.

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