Secondo la sentenza Cass. 9.8.2016 n. 16713, ai fini della riscossione della pretesa tributaria, non è necessario che l’Ufficio notifichi direttamente al socio di società di persone l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento già formalmente comunicato alla società, in quanto la notifica di un atto tributario attraverso detta società produce effetti di prescrizione anche per il socio.
Tale presupposto muove dalla considerazione che la responsabilità illimitata dei soci, in merito alle obbligazioni tributarie, rappresenta un’incombenza di tipo diretto per la quale il debito della società si trasforma in debito del socio.
In sostanza, nelle società personali la responsabilità illimitata del socio è indiretta e si confonde con quella della società. Pertanto, la notifica dell’atto impositivo alla società personale produce effetti anche nei confronti del socio relativamente alla riscossione futura delle somme ed in termini di prescrizione.
Nel caso di specie, è stata notificata al socio di una snc una cartella di pagamento decorsi 10 anni dalla notifica dell’avviso di accertamento alla società.