Dimissioni on line – Data di decorrenza delle dimissioni (FAQ 18 del Ministero del Lavoro)

A seguito dell’entrata in vigore, dal 12.3.2016, della procedura telematica per la comunicazione delle dimissioni di cui all’art. 26 del DLgs. 151/2015, attuato dal DM 15.12.2015:
– il dipendente che intenda dimettersi deve, a pena di inefficacia, utilizzare tale procedura, provvedendo, direttamente o tramite intermediario, a compilare e trasmettere il modulo on line accessibile dal sito www.lavoro.gov.it. In tale modulo, occorre indicare la “data di decorrenza” delle dimissioni, individuata dal Ministero del Lavoro (FAQ 18) nella data a partire dalla quale – scaduto l’eventuale periodo di preavviso – il rapporto di lavoro cessa, vale a dire quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro;
– il datore di lavoro continua a dover effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del contratto di lavoro al Centro per l’impiego, da trasmettere in via telematica, entro 5 giorni dall’evento, indicando nel modello UNILAV l’ultimo giorno di lavoro e non quello di decorrenza delle dimissioni.

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