Con le semplificazioni in materia di CIGO introdotte dall’art. 2 del DLgs. 185/2016 (c.d. decreto correttivo del Jobs act), le imprese possono richiedere la prestazione di integrazione salariale per cause oggettivamente non evitabili – come ad esempio i fenomeni atmosferici avversi – in modo più agevole, ossia presentando domanda entro la fine del mese successivo a quello in cui gli eventi si sono verificati.
Tuttavia, tale innovazione soddisfa solo parzialmente le attese delle imprese. Ad esempio, nel caso di eventi meteorologici che impediscono l’attività dell’impresa, non è del tutto chiaro quali siano gli organi accreditati che devono rilasciare i bollettini meteo da allegare alla domanda di CIGO, così come previsto dall’art. 6 del DM 15.4.2016 n. 95442. Infatti, da circa 10 anni la rilevazione è stata integralmente trasferita alle Regioni che ne affidano la gestione a organismi diversi, i quali non offrono un monitoraggio omogeneo delle condizioni meteo su tutto il territorio nazionale.
Infine, il bollettino meteo dovrebbe essere prodotto solo nei casi in cui l’INPS non è nelle condizioni di conoscere il dato, in applicazione del principio ex DPR 445/2000 per cui la Pubblica amministrazione non può chiedere informazioni di cui è già a conoscenza.