In materia di licenziamenti collettivi, l’art. 5 della L. 223/91 stabilisce che i lavoratori da licenziare vanno individuati in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi stipulati con i sindacati ovvero, in mancanza di tali accordi, nel rispetto dei seguenti tre criteri in concorso tra loro: carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive e organizzative.
Con riferimento a questi tre criteri è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza 13.12.2016 n. 25553, affermando che la disciplina ex art. 5 della L. 223/91, in base alla quale i criteri di selezione del personale da licenziare debbono essere osservati in concorso tra loro, pur imponendo al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi, non esclude che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza a uno di questi e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, dal momento che risulta essere questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale.
Tuttavia, si precisa, è necessario che tale scelta “trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie”.