Il TAR della Lombardia, sentenza 29.11.2016 n. 2259, respingendo un ricorso del Ministero dell’Economia e delle finanze avverso una delibera tardiva comunale che modificava l’aliquota TARI, ha affermato che per poter impugnare una delibera è necessario poter ricavare un’utilità dall’annullamento degli atti impugnati, dato che, in mancanza di deduzioni specifiche in ordine all’interesse ad agire, la domanda giudiziaria si traduce in una mera ed inammissibile richiesta di ripristino della legalità violata. Il Ministero quindi avrebbe dovuto dimostrare quale ulteriore risultato intendeva perseguire, oltre quello già legislativamente previsto.
Il TAR rileva, inoltre, che le disposizioni di settore prevedono già espressamente la conseguenza per il mancato rispetto del termine di approvazione delle aliquote delle entrate tributarie, ovvero l’applicazione delle aliquote precedentemente in vigore, con la conseguenza che per tutti quei Comuni che hanno approvato le nuove aliquote dopo il 30.7.2015, sia in aumento che in diminuzione, varranno quelle già applicate per il 2014 (eccezion fatta per i Comuni siciliani che hanno avuto una proroga fino al 30 settembre e i Comuni del Friuli che hanno potuto posticipare la scadenza grazie all’autonomia regionale).