Equitalia, nel corso del seminario del 16.12.2016 organizzato dalla stessa e dal CNDCEC, ha specificato che la rottamazione ex art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193:
– opera anche se la sentenza favorevole, in tutto o in parte, al contribuente, è stata appellata da Equitalia;
– trova applicazione altresì se il carico definibile derivi da riscossione in pendenza di giudizio, ad esempio per i 2/3 di imposte e sanzioni (art. 68 del DLgs. 546/92) dopo la sentenza del giudice di primo grado.
In quest’ultima fattispecie, la definizione opera solo a condizione che i ruoli o i carichi siano stati affidati entro il 31.12.2016, e non per quelli che, da sentenza, avrebbero dovuto esserlo.
Rimane invece da chiarire, sempre in relazione a questa fattispecie, se la rottamazione comporta l’estinzione dell’intero giudizio o, come a nostro avviso corretto, della sola parte che è stata oggetto di sanatoria, quindi dei soli 2/3.