Facendo seguito alla circ. Min. Lavoro 33/2016, anche l’INAIL, con la circ. 14.12.2016 n. 48, interviene sulle modifiche apportate dal DM 23.2.2016 agli artt. 2 e 5 del DM 30.1.2015, recante la disciplina del c.d. “DURC on line”.
Si ricorda che attraverso tali modifiche:
– è stato chiarito che le aziende sottoposte alla verifica della regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili sono non solo, come già previsto, quelle classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, ma anche quelle che, benchè non classificate nel settore edile, applichino il relativo CCNL;
– è stata estesa alle imprese ammesse alla liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio ex art. 206 del RD 267/42 la disposizione che riconosce alle imprese in fallimento e in amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti prima, rispettivamente, dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura;
– è stata eliminata la previsione che subordinava la predetta condizione all’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali.