Per effetto delle modifiche apportate dal DL 22.10.2016 n. 193 all’art. 32 del DPR 600/73, la presunzione legale relativa in base alla quale dai prelevamenti bancari non giustificati si presumono ricavi non dichiarati opera solo se l’importo giornaliero prelevato supera i 1.000,00 euro e, comunque, i 5.000,00 euro mensili.
Trattasi di norma procedimentale con valenza sostanziale favorevole al contribuente, dunque può essere applicata alle annualità antecedenti alla sua entrata in vigore, pure nei contenziosi in corso.
Detta tesi trova riscontro nella prassi dell’Agenzia delle Entrate: così è stato affermato per l’introduzione, ad opera della L. 311/2004, della presunzione sui prelevamenti non giustificati ai possessori di reddito di lavoro autonomo, ora espunta dal testo (circ. Agenzia Entrate 19.10.2006 n. 32 § 5.4), nonchè per la presunzione di imponibilità dei capitali illecitamente detenuti all’estero (circ. Agenzia Entrate 16.7.2015 n. 27, § 5.2).