Canone RAI per l’anno 2017 – Individuazione delle utenze addebitabili e criteri di determinazione dell’importo (circ. Agenzia Entrate 30.12.2016 n. 45)

La circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2016 n. 45, relativa al canone RAI, specifica i criteri di individuazione delle utenze di energia elettrica residenziali addebitabili e le regole per determinare l’importo del canone da addebitare nelle diverse casistiche, a decorrere dall’anno 2017.
A fronte della coincidenza del luogo di fornitura d’energia rispetto alla residenza, l’importo da addebitare tiene conto, tra l’altro, della misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato stabilita nell’importo complessivo di 90 euro per l’anno 2017 e della presentazione della dichiarazione sostitutiva per comunicare la non detenzione di un apparecchio TV (quadro A del modello) o la sussistenza di altra utenza elettrica residenziale sulla quale è dovuto il canone (quadro B del modello).
Si ricorda che, per i soggetti titolari di utenze attive al 1° gennaio, la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio TV (quadro A del modello) presentata, anche in qualità di erede, dall’1.7.2016 al 31.1.2017 esonera dal pagamento del canone per l’intero 2017, mentre la dichiarazione di non detenzione presentata dall’1.2.2017 al 30.6.2017 esonera per il solo secondo semestre 2017.
I soggetti titolari di utenze attivate dopo il 1° gennaio sono, invece, tenuti a presentare la dichiarazione di non detenzione TV, anche in qualità di erede, entro il primo mese successivo a quello di attivazione per ottenere l’esonero per l’intero anno. Superato il suddetto termine, la dichiarazione presentata entro il 30 giugno, anche in tal caso, esonera per il solo secondo semestre.

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