Per effetto delle modifiche apportate dal DL 193/2016 (conv. L. 225/2016), le dichiarazioni possono essere integrate, per correggere errori od omissioni, mediante una successiva dichiarazione, da presentare entro i termini per la decadenza del potere di accertamento, stabiliti dall’art. 43 del DPR 600/73, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando la possibilità di ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.
In sostanza, le dichiarazioni integrative a favore del contribuente sono assoggettate ad una disciplina uniforme a quella prevista per le dichiarazioni integrative a sfavore, con possibilità di compensare nel modello F24 il credito che ne deriva.
È stato, inoltre, stabilito che, per i casi di correzione di errori contabili relativi alla competenza temporale, non si applicano le limitazioni alla compensazione previste in caso di dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Alla luce di tale modifica, occorre chiedersi se la procedura delineata dalla circ. Agenzia delle Entrate 31/2013 sia ancora percorribile.
In assenza di specifiche indicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’introduzione della nuova disciplina ad opera del DL 193/2016 non preclude l’adozione della procedura prevista dalla circ. 31/2013, anche in un’ottica di semplificazione degli adempimenti e tutela della buona fede.
Il tema è di particolare attualità per le imprese che si apprestano a recuperare gli errori contabili di competenza del 2011, operazione da ultimare entro il 31.12.2016.